Una delle buone notizie per chi stipula un mutuo per acquisto di prima casa è la possibilità di detrarre fiscalmente almeno una parte degli interessi passivi che gravano sul finanziamento. Un interessante documento da cui partire è un manuale readatto in formato elettronico direttamente dall’agenzia delle entrate scaricabile al seguente indirizzo:
- ”Le agevolazioni fiscali sui mutui” - Agenzia delle entrate (pdf)
Il principale punto d’interesse dell’attuale normativa vigente è il seguente:
- Detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze per un importo non superiore a 3.615,20 euro.
I principali vincoli e considerazioni da fare su questa possibilità di detrazione sono:
- Per ottenere l’agevolazione il proprietario dovrà trasferire la propria residenza nell’abitazione aquistata entro 1 anno dall’atto di acquisto.
- Nel caso di mutui misti (ad es. mutuo per acquisto e ristrutturazione), l’importo riferibile all’acquisto dell’abitazione principale deve essere chiaramente distinto per consentire una corretta detrazione.
- Per essere detraibile il mutuo stipulato deve essere obbligatoriamente garantito da ipoteca su immobili, anche se non è richiesto che l’immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato.
- L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
- Il soggetto che eroga il mutuo deve essere residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Queste agevolazioni sono valide per tutti i mutui stipulati dal 1993 in poi mentre vigono regole particolare per quelli stipolati antecedentemente:
- Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale. L’importo massimo detraibile per ciascun intestatario del mutuo è di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione.
- Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario
Anche in caso di mutuo per ristrutturazione c’è la possibilità di detrarre il 19% dagli interessi passivi ma con le seguenti caratteristiche:
- L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta; quindi, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
- La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardante l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
Per ulteriori approfondimenti o casistiche particolari la guida sopra citata risponde alla maggior parte dei dettagli e risulta molto utile averla a portata di mano per confrontarsi con il proprio commercialista.
A presto,
Bartolomeo S.
1 commento sino ad ora ↓
Il mutuo: imposte sul contratto | Acquistare & Ristrutturare Casa.it // 5 Marzo 2010 at 00:34
[…] Una delle voci di spesa che devono essere prese in considerazione al momento dell’acquisto di una casa sono le imposte da pagare sulla stipula del contratto di mutuo. Ancora una volta ci viene incontro l’agenzia delle entrate con la sua guida già destcritta nel precedente articolo sulle detrazioni fiscali. […]
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